Separazione e divorzio - Comune di San Cesario sul Panaro

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Separazione e divorzio

 

Accordo davanti all’ufficiale dello stato civile

L’art. 12 della legge n. 162/2014 prevede, a decorrere dall’11 dicembre 2014, la possibilità per i coniugi o ex coniugi di comparire davanti all’Ufficiale di stato civile per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio. L’assistenza degli avvocati difensori è facoltativa.

 

Comune competente a ricevere l’accordo:

- quello di iscrizione dell’atto di matrimonio civile (luogo in cui è stato celebrato)

- quello di trascrizione dell’atto di matrimonio celebrato con il rito concordatario o altri riti religiosi

- quello di trascrizione dell’atto di matrimonio celebrato all’estero da due cittadini italiani o da un cittadino italiano e un cittadino straniero

- quello di residenza di almeno uno dei coniugi

 

Condizioni per la sottoscrizione dell’accordo

Si può ricorrere a tale modalità semplificata quando:

i coniugi richiedenti non abbiano in comune figli minori o figli maggiorenni portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti e a condizione che l’accordo non contenga patti di trasferimento patrimoniale (l'accordo potrà contenere solo pattuizioni aventi per oggetto il pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico, sia nel caso di separazione consensuale sia di divorzio). 

In seguito all'entrata in vigore della legge 6 maggio 2015 n. 55, dal 26 maggio 2015 i termini di separazione per pervenire al divorzio sono ridotti a 6 mesi nel caso di separazione consensuale, ad un anno nel caso di separazione giudiziale. 

Il giorno concordato, l’ufficiale di stato civile riceve la dichiarazione di volontà, manifestata per iscritto e sottoscritta da tutti i comparenti e fissa un nuovo appuntamento, al fine di favorire una riflessione sulla decisione di separarsi o di divorziare.

Alla data del secondo appuntamento (non prima di 30 giorni) i due coniugi o ex coniugi si presentano per confermare l’accordo. La mancata comparizione, senza giustificato motivo, vale quale rinuncia e mancata conferma della separazione o del divorzio. 

 

Costo:

16,00 euro di diritto fisso da pagare tramite sistema PagoPa. Agli interessati, il giorno del primo appuntamento, verrà emesso un avviso di pagamento che sarà da pagare entro la data fissata per il secondo appuntamento. Sull'avviso PagoPa sono indicate tutte le modalità per effettuare il pagamento. 

 

E’ necessario prenotare un appuntamento:

-       telefonicamente al numero  059/9367024

-       inviando una e-mail a servizidemografici@comune.sancesariosulpanaro.mo.it 

 

Informazioni e contatti:

Comune di San Cesario sul Panaro – Ufficio Servizi Demografici

Piazza Roma, 2

 

Riferimenti normativi:

- Legge 1 dicembre 1970, n. 898 Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio (G.U. n. 306 del 03.12.1970)

- Decreto legge n. 132/2014 convertito con legge 10 novembre 2014, n. 162 recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile (G.U. n. 261,del 10.11.2014 – Supp. Ordinario n. 84)

 

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