Codice della strada
Posso utilizzare il monopattino sui marciapiedi o sulle piste ciclabili?
E' necessario precisare che non sono da considerare pedoni coloro che sfruttano strumenti meccanici in grado di accelerare l'andatura (*); a questi soggetti è preclusa la circolazione sulle strade perché gli strumenti che utilizzano non sono veicoli (**); parimenti è vietata la circolazione sui marciapiedi o sulle banchine a tavole, pattini o altri acceleratori di andatura che possano costituire pericolo per l'incolumità dei pedoni (art. 190, c.8 e 9 CDS).
In mancanza di espressa disciplina normativa, non sembrano neanche applicabili le norme che regolano la circolazione dei velocipedi limitatamente, almeno, alla possibilità di impegnare le piste destinate a questi veicoli (*) come pattini, monopattini, tavole a rotelle o a vela, sci, trampoli, ecc.
Occorre tuttavia distinguere questi dispositivi da quelli che hanno una propulsione non esclusivamente muscolare e che non rientrano nella disciplina citata. In particolare:
- monopattini a propulsione muscolare: sono considerati acceleratori di andatura la cui circolazione, vietata sulla carreggiata, è consentita negli spazi destinati ai pedoni purché non crei a questi situazioni di pericolo
- monopattini a propulsione prevalentemente elettrica:
- microciclomotori elettrici: vale quanto appena detto
- velocipedi a motore: sono considerati ciclomotori
- velocipedi a pedalata assistita: l'azione del motore si deve interrompere quando il ciclista smette di pedalare o quando si supera la velocità di 25 km/h; fuori di queste condizioni il veicolo non è più considerato velocipede ma ciclomotore
- segway: non trovano attualmente una precisa collocazione nel Codice e la loro circolazione è consentita fuori della carreggiata salvo diverse limitazioni dell'amministrazione comunale
- minimoto: sono da considerare ciclomotori o motocicli, a seconda delle caratteristiche, salvo che la loro velocità sia inferiore a 6 km/h.
(**) Per la definizione dettata dall'art. 46 CDS